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Nel D.Lgs. 101/20 l’odontoiatra viene ricompreso nella definizione di medico specialista per l’attività complementare in quanto può svolgere attività diagnostico-terapeutica della radiologia complementare. L’art. 7, comma 1, n. 38, del D.Lgs. 101/2020 definisce l’“esercente” come una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente