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Reggio Emilia

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia

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Chiarimenti e news in tema di ECM

Esoneri, Esenzioni, Formazione individuale e spostamento crediti ECM

I professionisti sanitari hanno facoltà di inserire nel portale Cogeaps, eseguendo l’accesso all’area riservata tramite SPID, esoneri ed esenzioni e i crediti individuali nel triennio 2014-2016 e di spostare, entro il 31/12/2021 i crediti acquisiti entro il 31/12/2019. Inoltre i professionisti hanno tuttora la facoltà di inserire esoneri ed esenzioni e crediti individuali nel triennio 2017-2019 e di acquisire crediti entro il 31/12/2021 per eventi con data fine al 31/12/2021.

La delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 04/02/2021 al Punto 2 prevede che un professionista, successivamente alla certificazione della Conformità ECM da parte dell’Ordine, possa spostare partecipazioni ad altro triennio, solo se queste non sono state utilizzate per la certificazione del triennio in oggetto.

Esenzione per pensionamento

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella Determina del 4/2/2021 ha chiarito che “per professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro. Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.

Esenzione ECM per medici che risiedono e lavorano all’estero

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella nota inviata all’Ordine in data 29/10/2021, ritiene che  il professionista sanitario non esercente in Italia abbia diritto al riconoscimento dell’esenzione solo se ottemperi all’Estero ad un obbligo formativo equiparabile a quello dell’educazione continua in medicina o, nel caso in cui il Paese di riferimento non preveda un simile obbligo di aggiornamento professionale, dia evidenza dello svolgimento di attività formativa nel Paese straniero purchè quest’ultima possieda i requisiti per essere almeno equiparata alla formazione ECM.

Dal punto di vista pratico, trattandosi di una fattispecie di esenzione non prevista dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, la competenza alla valutazione dell’istanza spetta alla Commissione Nazionale a cui l’interessato dovrà trasmettere una apposita richiesta compilando il modello di cui all’allegato XI reperibile al link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Allegato_XI._Domanda_di_esonero-esenzione_non_previsti.pdf

Crediti ECM in materia di Radioprotezione

Ai sensi dell’art. 162 “Formazione”, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 101 del 31 luglio 2020 recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)”, si segnala che i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e  almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

 Invio istanze Formazione individuale ed Esoneri/Esenzioni

Tutti i professionisti sanitari, tramite l’accesso con SPID all’area riservata Cogeaps (www.cogeaps.it – riquadro Accesso Anagrafe Crediti ECM), possono inserire on line le proprie posizioni relative a:

  • Pubblicazioni scientifiche
  • Sperimentazioni cliniche
  • Attività di tutoraggio
  • Crediti estero
  • Autoformazione
  • Esoneri ed esenzioni
  • Crediti mancanti

compilando i campi proposti dalle rispettive sezioni e generando in automatico (cliccando su “Invia”) le relative autocertificazioni, il cui modello è reperibile anche nella pagina “Modulistica – ECM” del sito dell’Ordine www.odmeo.re.it

 

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