OMCeO
Reggio Emilia

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia

Cerca
Close this search box.

L’Ordine

Cos’è l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
L’Ordine dei Medici è Ente di diritto pubblico ricostituito con D.L.C.P.S. 13/9/1946 n, 233 per la disciplina dell’esercizio della professione medica.
A seguito della Legge 24/7/1985 n. 409, che ha istituito la professione sanitaria di Odontoiatria, l’Ordine ha esteso la propria competenza anche agli Odontoiatri.
La natura di Ente Pubblico garantisce una tutela per il Cittadino: l’Ordine ha infatti il compito di verificare che gli iscritti agli Albi siano in possesso dei titoli necessari allo svolgimento delle due professioni e che l´esercizio delle stesse avvenga secondo principi di correttezza e decoro.
E’ sottoposto al controllo ed alla vigilanza da parte del Ministero della Salute e al potere di indirizzo e coordinamento da parte della FNOMCeO.
L’Ordine è retto da un Consiglio Direttivo che viene eletto ogni 3 anni dalla assemblea degli Iscritti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ordine.
E’ strutturato a livello provinciale.
E’ regolato secondo le leggi istitutive degli ordini professionali.
Tutti i Medici e gli Odontoiatri sono obbligatoriamente iscritti ai relativi Albi per poter svolgere la professione.

Compiti  istituzionali dell’Ordine

  • compilare, tenere ed aggiornare l’Albo dei Medici Chirurghi e l’Albo degli Odontoiatri;
  • vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell’Ordine;
  • designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
  • promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
  • dare il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine;
  • esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti negli albi, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
  • interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

      Cookie Policy

      Questo sito o gli strumenti terzi qui utilizzati sfruttano cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione, acconsenti all’uso dei cookie.